Modello di gestione 231

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231

L’ANTICA NORCINERIA SOC. COOP A R.L.

 

L’ANTICA NORCINERIA SOC. COOP A R.L. (di seguito, abbreviato, la “Società”), con delibera del CdA ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01.

In particolare, ha adottato un “Sistema di Gestione delle Sicurezza nei luoghi di lavoro” (Modello realizzato secondo le indicazioni organizzative semplificate di natura operativa contenute nel Documento approvato dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013, allegato al Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2014, n. 45).

La Società ha, inoltre, nominato un Organismo di Vigilanza con composizione monocratica, ed ha adottato un Codice Etico di comportamento ed un Sistema Disciplinare interno (Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

 

“Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Il D.Lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L’eventuale colpa dell’ente, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l’ente viene dichiarato responsabile perché non si è saputo concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

  • In base all’art 5 del D.lgs. 231/01 l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  1. a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Soggetti Apicali”, come ad esempio, i membri del CdA);
  2. b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “Soggetti sottoposti”, come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L’ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati da cui può dipendere la responsabilità dell’ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell’autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. “reati-presupposto” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l’omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) ed i reati ambientali (art. 25 undecies); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell’ente è oggi divenuta estremamente attuale.

  • Le sanzioni che possono colpire l’ente, laddove la responsabilità ex D.lgs. 231/01 sia accertata, sono le seguenti:

Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione “principale di base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall’art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all’entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell’Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per “quote”: l’importo della quota può variare da un minimo di € 258,22 euro ad un massimo di € 1.549,37. In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all’Ente è di € 25.822,84 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

Sanzioni interdittive

Tali sanzioni, disciplinate dall’art 13 del D.lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell’art 9, comma 2, del Decreto, sono le seguenti:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Confisca

La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell’art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. “confisca per equivalente”).

Pubblicazione della sentenza

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l’ente soggiace all’irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell’interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell’Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.

 

L’ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI ENTI

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Soggetti Apicali

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 del Decreto prevede l’esonero da responsabilità qualora la Società dimostri che:

  1. L’organo dirigente (Organo di Amministrazione) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il “Modello”);
  2. Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
  3. Gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
  4. Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di cui alla lettera b).

Soggetti sottoposti all’altrui direzione

Per quanto concerne i reati commessi da “soggetti sottoposti” (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), l’art 7 del Decreto dispone che l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L’art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l’Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

 

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01

L’elenco dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono quelli richiamati dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 231/2001:

  • Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico [art. 24 D.Lgs. n. 231/01];
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. 24 bisLgs. n. 231/01], inseriti dalla L. 18.03.08 n. 48;
  • Delitti di criminalità organizzata [art 24 terlgs 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009;
  • Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [art 25 D.lgs 231/01];
  • Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento [art 25 bisLgs 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009;
  • Delitti contro l’industria e il commercio [art 25 bis.1 D.lgs. 231/01];
  • Reati societari [art 25 terLgs 231/01];
  • Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico – [art. 25 quaterLgs 231/01];
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 25 1 D.Lgs 231/01] – inseriti con legge n. 7 del 09.01.2006;
  • Delitti contro la personalità individuale [art. 25 quinquieslgs. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n. 228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D.Lgs n. 39/2014;
  • Abusi di mercato [art. 25 sexies lgs 231/01] – inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62;
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [art. 25 septies Lgs 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D.Lgs n. 81/2008;
  • Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio [art 25 octiesLgs 231/01];
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore [art. 25 novies Lgs 231/01] – inseriti dalla Legge del 23.07.2009 n. 99;
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria [art. 25 decies] – inserito con il D.lgs.vo n. 121 del 7 luglio 2011;
  • Reati ambientali [art 25 undeciesLgs 231/01];
  • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25-duodecies] – inserito con il D.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109.
  • Razzismo e xenofobia [art. 25-terdecies Lgs 231/01].

 

IL CODICE ETICO

La Società ha adottato un Codice Etico quale “Carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri stakeholder interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi della società ed il personale dipendente; Impegna anche i collaboratori esterni, i partner commerciali ed i fornitori che intrattengono rapporti con la società in base alla sottoscrizione di specifiche “clausole 231”.

Al Codice Etico sono attribuite:

– Una funzione di legittimazione: il Codice esplicita i doveri e le responsabilità dell’ente nei confronti degli stakeholder;

– Una funzione cognitiva: il Codice, attraverso l’enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;

– Una funzione preventiva: la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli stakeholder devono uniformarsi, costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo della società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

La Società non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l’integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

– Una funzione di incentivo: il Codice, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della società ed il rapporto di fiducia con gli stakeholder. Analogamente, dall’osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.

L’osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per la Società.

IL CODICE ETICO È CONSULTABILE INTEGRALMENTE SUL SITO DELL’ANTICA NORCINERIA

 

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FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’ANTICA NORCINERIA, ai sensi dell’art 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, l’Organismo di Vigilanza (OdV) possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione.

Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza ed aggiornamento del “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato dalla Società.

La Società mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità dell’ente ai sensi del Decreto.

Segnalazioni da parte di esponenti della società o da parte di terzi

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

  • Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta del Modello adottato dalla società.
  • L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
  • Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure adottate dalla società. L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
  • Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, è prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” e, precisamente, un’apposita casella di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza.

Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

  • Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante (in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing) fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’ente à o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ANTICA NORCINERIA SOC. COOP A R.L. È CONSULTABILE INTEGRALMENTE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA’